Connessione di cause: impugnazione di bilanci relativi ad esercizi contigui
Sussiste connessione ai sensi dell’art. 274 c.p.c. tra due cause pendenti fra le stesse parti ed aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere di approvazione di bilanci riferiti ad esercizi cronologicamente contigui, qualora la causa avente ad oggetto l’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio più recente dipenda in parte dalla soluzione di questioni identiche o comunque analoghe a quelle poste a fondamento della causa relativa all’impugnativa del bilancio precedente (nel caso di specie il Collegio investito della decisione ai sensi dell’art. 188 e 189 c.p.c., a seguito della riproposizione in comparsa conclusionale dell’istanza di riunione ai sensi del 274 c.p.c., istanza precedentemente rigettata dal Giudice istruttore per ragioni di economia processuale, ha ritenuto cessate le ragioni ostative alla riunione ed ha provveduto in accoglimento dell’istanza conformemente al disposto degli artt. 178, 274 e 279 c.p.c.).