Consorzio con attività esterna e clausola compromissoria stipulata prima della dichiarazione di fallimento
Non è applicabile al consorzio con attività esterna, non costituito in forma societaria, l’art. 34 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 dal momento che la funzione tipica del consorzio è quella di produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate ed almeno tendenzialmente destinati ad essere assorbiti dalle stesse. Il che implica, a sua volta, che l’attività di impresa del consorzio non si può ritenere tipicamente finalizzata né alla produzione di beni o servizi destinati ad essere ceduti a terzi, né al conseguimento di utili poiché i rapporti di scambio sono posti in essere dagli stessi imprenditori partecipanti al consorzio. Quindi, l’intento che anima i consorziati non è lo scopo di ricavare un utile, bensì quello di usufruire dei beni e servizi prodotti e messi a loro disposizione dall’impresa consortile in modo da conseguire un vantaggio patrimoniale diretto nelle rispettive economie, sotto forma di minori costi sopportati o di maggiori ricavi conseguiti nella gestione delle proprie imprese.
Resta applicabile la clausola compromissoria anche a seguito della dichiarazione di fallimento di una delle imprese consorziate, dal momento che il mandato conferito agli arbitri non è soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista dall’art. 78 l.fall., poiché il compromesso per arbitrato configura un atto negoziale riconducibile all’istituto del mandato collettivo e di quello conferito nell’interesse anche di terzi – vale a dire delle altre parti richiedenti l’arbitrato.
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)