Inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere la contabilizzazione di somme in bilancio e la relativa menzione nella nota integrativa
La domanda cautelare volta ad ottenere che una persona giuridica (i) contabilizzi in bilancio alcune somme accantonandole a fondi rischi ed oneri e (ii) ne dia notizia nella nota integrativa e/o nella relazione di accompagnamento al bilancio – proposta con ricorso ex art. 700 c.p.c. – difetta dei requisiti di strumentalità e residualità richiesti dalla norma suddetta e, pertanto, determina l’inammissibilità del ricorso stesso.
In particolare, con riferimento alla mancanza del requisito di strumentalità, la richiesta avanzata dalla ricorrente sottende, quale unica possibile domanda di merito, un’analoga richiesta volta ad ottenere che gli amministratori della resistente effettuino determinate appostazioni in bilancio. Tale domanda, però, ha ad oggetto un ordine di facere infungibile e sarebbe, in quanto tale, inammissibile nonché al di fuori del perimetro di cognizione sommaria possibile al giudice con l’azione cautelare: nessun obbligo sussiste in capo all’organo gestorio della società in difetto di un accertamento sui criteri di redazione del bilancio.
Infine, per quanto concerne il requisito della residualità, l’obbligo degli amministratori di effettuare determinate appostazioni in bilancio potrebbe configurarsi solo all’esito di un giudizio di impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio, azione rispetto alla quale la tutela cautelare tipica è quella della sospensione degli effetti della delibera.