Contraffazione di brevetto, violazione dell’inibitoria e risarcimento del danno
A seguito di una pronuncia sull’an dell’illecito di contraffazione, nel giudizio avente ad oggetto il solo profilo risarcitorio sono oggetto di indagine giudiziale le sole condotte specificatamente censurate ed oggetto di contraddittorio entro il termine di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., poiché la cristallizzazione del thema decidendum avviene con il deposito di tale scritto difensivo e l’accertamento giudiziale, anche in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, non può estendersi oltre il perimetro della lite così delineato.