Contraffazione di marchio e concorrenza sleale per imitazione servile di capi di abbigliamento
Nel giudizio di contraffazione di marchio si adotta il criterio della valutazione globale e sintetica del segno distintivo con riguardo alla componente fonetica, visuale e concettuale. Il Giudice è chiamato a valutare se tra il marchio registrato e il segno distintivo asseritamente in contraffazione sussista una somiglianza visiva, fonetica e/o concettuale, complessivamente apprezzata e di tale intensità da determinare il rischio di confusione per il pubblico, qualora i due segni siano utilizzati per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini.
La concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598, n 1 c.c. postula l’accertamento del carattere distintivo e della notorietà qualificata dei prodotti imitati (nel caso di specie, capi di abbigliamento), i quali per la loro capacità distintiva devono essere percepiti dal pubblico dei consumatori di riferimento come segno che denota la provenienza da un determinato imprenditore.