Contraffazione di marchio e confondibilità ed associabilità tra prodotti commercializzati in sezioni ben distinte di un medesimo mercato
Va rigettata la domanda di contraffazione di un marchio – nel caso di specie peraltro estremamente debole – laddove le parti operino nello stesso mercato ma in sezioni ben distinte (nel caso concreto: abbigliamento sportivo, giovanile ed economico da un lato- abbigliamento elegante e costoso dall’altro), dovendosi escludere in tal caso il rischio di confondibilità od associabilità tra i prodotti.