Contraffazione di marchio notorio e concorrenza sleale.
Il titolare del marchio registrato gode di tutela qualora un terzo utilizzi un marchio uguale o simile per prodotti analoghi, secondo quanto previsto dall’art. 20.1 a) e b) c.p.i.; presupposto della contraffazione è la confondibilità tra i segni utilizzati dal titolare e dal presunto contraffattore, cioè la possibilità che, mediante l’utilizzo di un segno distintivo uguale o simile, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. Tale pericolo risulta particolarmente intenso quando il segno distintivo, utilizzato dal concorrente, è non solo identico o simile al marchio registrato, ma viene adoperato per contraddistinguere prodotti o servizi identici. Ancora maggiore risulta la possibilità di confusione quando il marchio, di cui si invoca la tutela, sia forte e goda di rinomanza.
Il richiamo al marchio più noto, fedelmente riprodotto dalla convenuta, oltre a concretizzare il pericolo di confusione di cui all’art. 2598 n.1 c.c., apporta al concorrente che lo utilizzi degli immediati quanto indebiti vantaggi, dati dal parassitario sfruttamento della sua notorietà, causando una vanificazione degli investimenti effettuati dall’attrice a protezione del proprio brand.
L’immissione sul mercato di prodotti riportanti il marchio contraffatto, e dunque idonei a generare confusione nel consumatore medio, configura un evidente svilimento dell’immagine commerciale dell’azienda attrice e una diluizione dell’efficacia distintiva del marchio, in particolare considerando che i prodotti oggetto della contraffazione sono di qualità manifatturiera inferiore e sono stati venduti ad un prezzo notevolmente più basso.
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Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)