Contraffazione di segni distintivi
Quando due segni condividono il cd. “cuore”, l’aggiunta di una lettera non è sufficiente a differenziarli in modo rilevante. In particolare, nel determinare se esiste un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni, devono essere tenuti in considerazione l’affinità tra le attività delle imprese e i prodotti per i quali il marchio è adottato, la circostanza che le imprese hanno sede nello stesso luogo, che operano entrambe in ambito non esclusivamente locale, che svolgono entrambe la medesima attività (nel caso di specie, costruzione e vendita di attrezzature agricole) ed i prodotti per i quali il marchio è adottato sono affini. Quando una denominazione sociale e un domain name sono simili ad un marchio registrato in quanto essi ne condividono il cd. “cuore”, e l’aggiunta di un nome non risulta sufficiente a differenziarli in modo rilevante, a causa dell’affinità tra le attività delle imprese ed i prodotti per i quali il marchio è adottato, può determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Il fatto che i prodotti di due imprese non siano identici ma complementari perché hanno funzioni diverse nell’ambito del medesimo processo produttivo, sebbene rilevi al fine della domanda di risarcimento danni, è comunque irrilevante al fine di escludere il rapporto di concorrenza tra le parti e la sussistenza dell’illecito ex art. 2598 c.c., in quanto le due imprese sono operanti nel medesimo settore merceologico. La mera circostanza che una parte abbia minor risalenza nel tempo, si occupi non solo di produzione di macchine agricole ma anche di lavorazioni in conto terzi, abbia eventualmente un fatturato minore, non può senz’altro comportare un danno di immagine per l’altra parte.