22 Novembre 2017

Contraffazione di un modello di poltrona: tutela come modello secondo il parametro dell’utilizzatore informato e tutela come opera di diritto d’autore

I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’”utilizzatore informato” una impressione generale diversa. Il giudizio di contraffazione non va effettuato in via analitica, ma sulla base dell’impressione generale che i prodotti suscitano nell’utilizzatore informato.
Per costante giurisprudenza, per ravvisare contraffazione di un disegno o modello, è necessario che il prodotto che si alleghi interferente riproduca i suoi elementi caratterizzanti, così che l’utilizzatore informato, vedendolo, non ne abbia un’impressione generale differente da quella ricavabile dal modello protetto. Di conseguenza, la protezione garantita ai modelli e disegni comunitari non è limitata ai disegni o modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze, purché queste ultime non siano tali da creare una ‘impressione generale differente’, considerato che “l’impressione generale è determinata dalla complessiva interazione delle singole parti con il tutto”. In tal senso, il disegno o modello successivo, per non costituire contraffazione, deve possedere una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto, con la conseguenza che, quando il carattere individuale dei due modelli o disegni coincida, il secondo modello è contraffazione del primo, non producendo nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa.

Sebbene il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell’opera di industrial design non sia più escluso dal carattere industriale della produzione, esso deve essere ricavato da criteri oggettivi, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità artistiche, che consentano di attribuire al bene un valore ed un significato che trascende quello della sua stretta funzionalità, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate a carattere scientifico e non meramente commerciale, l’attribuzione di premi, la vendita sul mercato artistico o comunque il raggiungimento da parte del bene di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità. In altre parole, ai fini di un riconoscimento delle qualità artistiche dell’opera del design industriale, è necessario che l’opera sia apprezzata non nel contesto ordinario in cui essa è abitualmente commercializzata o semplicemente esposta (fiere di settore, concorsi per designer), ma generi interesse e apprezzamento da parte degli ambienti culturali in senso lato, come ad esempio, i critici d’arte, le riviste d’arte, i musei e le esposizioni artistiche. L’onere della prova della sussistenza dei requisiti per la tutela autorale del disegno industriale e quindi, in particolare, del valore artistico incombe sulla parte che invoca la detta protezione del diritto d’autore.

Il discrimine tra atto lecito e illecito va individuato a seconda della finalità dell’uso, per ambito privato o per finalità commerciale, e tale confine è particolarmente sottile quando gli atti contraffattivi si riferiscano a una persona non fisica. Se da un lato non vi sono dubbi che sussista la responsabilità quando i beni contraffatti siano utilizzati per essere commercializzati, dall’altro va esaminato se possa ravvisarsi responsabilità quando essi siano finalizzati ad uso interno di un esercizio commerciale o di un ente che persegue finalità commerciali, come nel caso di arredamento interno di una persona giuridica. Sebbene non possa escludersi la responsabilità nei casi di utilizzazione di beni contraffatti per finalità anche lato sensu “commerciali”, debba pur sempre sussistere un nesso funzionale con l’attività imprenditoriale in concreto esercitata, quale può risultare, ad esempio, da un modello utilizzato per scopi promozionali in un esercizio commerciale di vendita di beni. Ove non vi sia la prova che l’utilizzazione dei beni fosse strumentale al perseguimento dei fini imprenditoriali e che comportasse uno sfruttamento del valore attrattivo dei beni, ad esempio per finalità promozionali, in funzione dello svolgimento dell’attività imprenditoriale è esclusa la responsabilità con conseguente rigetto delle richieste risarcitorie e correttive.

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Omar Cesana

Omar Cesana

Associate

Avvocato iscritto al foro di Milano. Attualmente lavora presso lo Studio Legale Mondini Rusconi, dove si occupa di proprietà intellettuale e food law.(continua)

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