Contraffazione indiretta di brevetto
Costituisce contraffazione di brevetto produrre e commercializzare anche solo le componenti di un macchinario brevettato, quando ricorrono queste due condizioni: le componenti del macchinario riprodotte e commercializzate siano destinate univocamente a far parte di questo macchinario; queste componenti siano appunto quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza economica di quanto brevettato.
Il contributo di contraffazione deve vertere su “un elemento indispensabile dell’invenzione brevettata” e riguardare “mezzi necessari per la sua attuazione”, non è necessario però che la destinazione dei “mezzi” sia univoca, tanto meno esclusiva, ma soltanto che il terzo fornitore dei mezzi abbia conoscenza, o possa averla con l’ordinaria diligenza, della destinazione dei mezzi ad attuare l’invenzione e della loro idoneità allo scopo.