Contratto di affitto d’azienda ed esclusione del danno per mancata consegna o consegna di attrezzature non funzionanti.
Nel silenzio della legge, ai fini della contestazione tempestiva di un fatto, il dies ad quem coincide con la seconda memoria di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c., in quanto solo con tale memoria è possibile “replicare alle domande ed alle eccezioni”. Peraltro, un fatto “non contestato” non equivale epistemicamente ad un fatto “provato”, poiché la sua allegazione rimane oggettivamente incerta, e la verità ontologica e storica del fatto non è mai disponibile per volontà di parte. In caso di contratto di affitto d’azienda la mancata redazione di un inventario dei beni denota uno scarso interesse da parte del concedente e/o un oggettivo ridotto valore dei beni medesimi. Inoltre, il valore di transazione omnicomprensiva attribuito alla risoluzione per mutuo consenso del contratto di affitto d’azienda rende superfluo ogni possibile accertamento del danno. Il contratto di risoluzione per mutuo consenso del contratto di affitto d’azienda comporta l’espressa rinuncia delle rispettive pretese afferenti al contratto medesimo da parte di entrambi i contraenti, senza però escludere eventuali fatti di concorrenza sleale. Non costituisce storno di dipendenti o collaboratori il mero passaggio di dipendenti da un’impresa all’altra, essendo necessari ulteriori elementi che evidenziano l’illiceità della condotta dell’impresa stornante.
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manuel.dellinz
Dottorando di ricerca in "Istituzioni e Mercati, Diritti e Tutele" presso l'UniversitĂ di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche, tematica di ricerca: "Diritto delle SocietĂ e dei Mercati Finanziari". Cultore...(continua)