Contratto di appalto pubblico: competenza arbitrale e atti amministrativi assunti all’interno del contratto
In tema di contratti di appalto pubblico, la competenza arbitrale (in caso di assenza di una clausola contrattuale in tal senso) è solo facoltativa; e ciò sia perché l’art.133 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.163/2006) deve essere interpretato in correlazione con il successivo art. 241 dello stesso codice (secondo cui “le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici […]possono essere deferite ad arbitri”); sia perché una contraria interpretazione e la postulazione di un arbitrato obbligatorio si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha già avuto modo di dichiarare incostituzionale un’altra ipotesi di arbitrato obbligatorio (sent. n.152/1996).
Il contratto di appalto con la P.A., una volta stipulato, ha natura di atto negoziale, con posizioni paritarie dei contraenti che fanno sorgere diritti soggettivi, sottoposti alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, così che gli eventuali atti amministrativi assunti al riguardo operano solo nell’ambito di paritetiche posizioni contrattuali, senza assumere alcuna valenza “provvedimentale”
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)