Contratto di associazione in partecipazione elusivo di norma imperativa. Onere della prova del creditore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Il contratto di associazione in partecipazione stipulato tra il soggetto titolare del diritto d’uso gratuito degli impianti di distribuzione del carburante in qualità di associante, ed il soggetto effettivo gestore del singolo impianto, quale associato, è nullo poiché volto ad eludere le norme imperative dettate dall’art. 1 del D. Lgs. 32 del 1998, che disciplina il settore della distribuzione di carburanti, con conseguente sostituzione automatica di clausole (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che essendo l’associante una piccola società a responsabilità limitata, con numero esiguo di dipendenti, completamente controllata dall’ente titolare dell’autorizzazione amministrativa e fornitore dei prodotti, egli non sia altro che un soggetto interposto fra il gestore reale, ossia l’associato, e il fornitore dei prodotti, con violazione del sistema legislativo di regolazione della distribuzione dei carburanti).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto assume la veste di attore sostanziale e deve fornire la prova della propria pretesa ( Cass. n. 5915/2011). Pertanto, l’attore sostanziale è onerato di fornire la prova del proprio credito, nel caso di specie fondato sull’inadempimento da parte dell’associato in partecipazione all’obbligo contrattuale di accreditare gli incassi giornalieri generati dall’attività di gestione dell’impianto di distribuzione di carburante (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che, in mancanza di ulteriore documentazione che attestasse la formazione dei RID, ossia le contabili relative ai prelievi automatici da parte dell’associante, non potessero costituire prova del credito i conteggi redatti unilateralmente da questo in quanto non vi erano elementi per dimostrare che nei giorni in cui sarebbero sorti gli insoluti si sia verificato un inadempimento da parte dell’opponente).