Contratto di cessione di azienda e relativa azione di risarcimento del danno per inadempimento del cedente
Le questioni relative all’immobile in cui viene esercitata l’azienda sono rilevanti ai fini dell’inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta, ai sensi dell’art. 2556 cod. civ., la mancanza di un elemento essenziale per l’esercizio dell’attività commerciale dedotta in contratto.
L’azione con la quale l’attore si limita a far valere presunte irregolarità – concernenti il lecito esercizio dell’attività aziendale alla luce della regolamentazione amministrativa – riscontrate nell’esercizio commerciale, e a chiedere nelle conclusioni il risarcimento dei danni in ipotesi patiti a causa di tali irregolarità, è riconducibile all’ambito di applicazione dell’art. 1494 c.c., applicabile, per pacifico principio, anche al caso di mancanza di qualità promesse della cosa ceduta ai sensi dell’art. 1497 c.c.
L’asserzione formulata nell’atto di citazione e non specificata né sviluppata nel corso dell’intero giudizio, in cui l’attore allega che i beni inclusi nel contratto di cessione d’azienda non sono in condizioni tali da servire all’uso e alla produzione di destinazione, deve ritenersi assolutamente generica e quindi tale da comportare il rigetto della relativa domanda di risarcimento del danno, dal momento che la controparte non è stata posta nella condizione di difendersi sul punto.
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Edoardo Badiali
Edoardo è specializzato in diritto della proprietà intellettuale, settore in cui ha conseguito un LL.M. presso il King's College di Londra, con borsa di studio. Ha sempre collaborato con studi legali specializzati...(continua)