Contratto di cessione di partecipazioni sociali: sequestro giudiziario. Natura consensuale dell’accordo.
La misura del sequestro giudiziario è strumentale non solo all’esperimento di azioni reali, ma anche di azioni di natura personale, volte comunque ad ottenere la restituzione del bene. Ai fini della concedibilità del sequestro giudiziario, si è in presenza di una controversia sulla proprietà o il possesso non soltanto quando siano o saranno esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un’azione contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione di un bene, come nelle ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta. Ciò in quanto, il termine “possesso”, usato dall’art. 670 c.p.c. unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la detenzione (nella specie, il Tribunale ha ritenuto ammissibile l’azione ex art. 670 c.p.c. in relazione a un contratto di cessione di partecipazioni).
Le formalità previste dall’art. 2470 c.c. sono necessarie ai soli fini della opponibilità della cessione nei confronti della società dei terzi, ma non ai fini della validità della cessione tra le parti. Il contratto di cessione di partecipazioni sociali è un contratto di natura consensuale, che si perfeziona e produce effetti tra le parti semplicemente con il raggiungimento dell’accordo e senza che sia richiesto l’uso di forme particolari.