Contratto di cessione di quote: annullamento per dolo, risoluzione per inadempimento e arricchimento senza causa
Al fine di veder accolta la domanda di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., la prova basata su sole circostanze successive alla stipulazione del contratto non è idonea a dimostrare la sussistenza del dolo e ad ottenere il conseguente annullamento del contratto.
Il mancato adempimento nei tempi previsti dal contratto non è sufficiente ad integrare la fattispecie di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. se la parte ha comunque tenuto condotte idonee a manifestare una volontà (seppur tardiva) di adempimento.
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Diletta Lenzi
Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di...(continua)