Contratto di compravendita di azioni con clausola di “conguaglio prezzo” in base al decremento di valore del patrimonio netto della società acquisenda e valutazioni di bilancio operate dall’amministratore nominato dall’acquirente.
La società non può apportare rettifiche ai bilanci già approvati né, più in generale, l’organo amministrativo di questa adottare criteri di valutazione di attivi di bilancio (nella specie, il magazzino) del tutto soggettivi, arbitrari ed avulsi da un principio di uniformità di trattamento.