Contratto di edizione: forma ed elementi essenziali
L’art. 110 L.633/1941 prevede la forma scritta dell’atto di trasmissione dei diritti di utilizzazione solo ad probationem e non ad substantiam. I contratti per i quali sia prevista la forma scritta ad probationem sono validi anche se stipulati oralmente e la forma scritta costituisce solo un limite alla prova, che in particolare riguarda le prove testimoniali, non ammissibili al di fuori della ipotesi espressamente prevista
dall’art. 2725 c.c., della perdita incolpevole del documento. La forma scritta ad probationem non esclude, invece, altre prove, siano esse orali, come la confessione e il giuramento, o documentali. Pertanto l’espressa allegazione di fatti idonei a provare l’esistenza del contratto, nonché le prove documentali dell’espressa volontà della parte alla pubblicazione dell’opera, escludono la necessità per il contratto di edizione della forma scritta, richiesta solo ad probationem.
La mancata pattuizione del numero di copie da riprodurre e del corrispettivo dovuto non escludono l’esistenza del contratto di edizione. Infatti, con riguardo al numero delle copie da riprodurre, il legislatore stabilisce la regola suppletiva all’art. 122 quarto comma L.633/1941; quanto al compenso, premesso che è pacifico l’obbligo dell’editore a versare un compenso e che tale corrispettivo, salvo patto contrario, è costituito da una partecipazione calcolata in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti ( art. 130 LA), l’entità della percentuale, per dottrina e giurisprudenza, può essere integrata facendo riferimento al giusto prezzo praticato sul mercato.