Contratto di mutuo e ammissibilità della prova testimoniale ex art. 2721 c.c.
La conclusione di un contratto di mutuo può essere provata per testi anche in deroga ai limiti di valore di cui all’art. 2721 comma 1 cc, ove il giudice lo ritenga opportuno alla luce della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ivi compresa l’esistenza di un principio di prova scritta proveniente dal mutuante e non contestata dal mutuatario.
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Giorgio Grossi
AmministratoreAvvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)