Contratto preliminare di cessione di quote e clausola risolutiva espressa: la rilevanza della buona fede
Il comportamento delle parti nell’interpretazione delle clausole contrattuali e in tutte le fasi di esecuzione e svolgimento del conseguente rapporto deve essere improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e il loro agire va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede.
In relazione a tale criterio occorre verificare la ricorrenza dell’inadempimento e del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicchè, qualora il comportamento del debitore, pur integrando la condotta dedotta nella suddetta clausola, appaia comunque conforme al criterio della buona fede, non sussiste inadempimento, né il presupposto per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente (Cass. 23868/2015).