Controllo contrattuale, (abuso di) dipendenza economica e responsabilità da attività di direzione e coordinamento.
Il controllo esterno di una società su di un’altra postula l’esistenza di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentando la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata.
Benché la reiterazione di rapporti negoziali aventi il medesimo oggetto (fornitura di beni o di servizi) sia sintomatica di una posizione contrattuale forte di una società rispetto a un’altra, ciò non è di per sé sufficiente per enucleare la fattispecie di controllo esterno in quanto la legge richiede che i rapporti contrattuali che generano quel controllo siano “particolari” e che dunque, sulla base di essi, la società controllata non possa autonomamente determinare le proprie scelte strategiche in ordine allo svolgimento della propria attività imprenditoriale. L’atteggiarsi dei rapporti negoziali, per integrare la fattispecie del controllo esterno, deve generare la traslazione all’esterno della società del potere di direzione dell’attività sociale, ma ciò non si verifica sulla base della sola reiterazione nel tempo di più ordini.
L’influenza esercitata da una società su di un’altra in virtù di un contratto che non conferisce alla prima alcun potere di determinare le scelte gestorie della seconda non rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 2497 c.c., né con riferimento al c.d. controllo esterno di cui all’art. 2359, co. 1, n. 3 c.c. (norma richiamata dall’art. 2497 sexies c.c.), né con riferimento all’ipotesi dell’art. 2497 septies c.c. La responsabilità da attività di direzione e coordinamento, in entrambi detti casi, non può prescindere dall’esistenza di disposizioni contrattuali rilevabili in maniera oggettiva. In mancanza di uno specifico potere contrattuale della parte dirigente di imporre le proprie decisioni, le condotte della parte asserita ente eterodiretta devono ricondursi alla libera strategia imprenditoriale di quest’ultima e gli effetti di tali scelte non possono in alcun caso imputarsi ad altri.