Controllo giudiziale sull’esclusione di un socio da una società di persone
Nel giudizio instaurato dall’opposizione all’esclusione di un socio da una società di persone ex art.2287 c.c. il Tribunale non è limitato a un mero controllo di legittimità bensì può esercitare un controllo di merito e può verificare se i fatti ascritti all’amministratore o al socio costituiscono effettivamente quella inadempienza contrattuale che ha costituito oggetto della contestazione. L’apprezzamento della sussistenza dei motivi, posti a fondamento della deliberazione sanzionatoria, non è rimesso all’esclusiva discrezionalità degli organi dell’ente, competendo al giudice del merito, adito in sede di impugnazione della deliberazione, riscontrare l’effettiva sussistenza delle ragioni che avevano giustificato la sanzione, la loro riconducibilità a quella prevista dalla legge o dallo statuto, nonché la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità.