Controllo sull’amministrazione di s.r.l.: confini sostanziali e processuali del diritto potestativo del socio
Nelle s.r.l. il diritto di informazione e alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare. La legge, infatti, nel riconoscere detto diritto potestativo di controllo, attuabile nelle forme del pieno accesso all’intera documentazione sociale, non si riferisce a una determinata (minima o massima) entità di quote possedute, né di per sé esclude che la richiesta possa essere avanzata, in ipotesi, anche dal socio di maggioranza.
Nell’ambito della norma di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., si è in presenza di un vero e proprio diritto potestativo, che si sostanzia sia nel diritto all’informazione sullo svolgimento degli affari sociali, che nel diritto alla consultazione ed alla estrazione di copia di tutta la documentazione sociale.
Benché si sia in presenza di un diritto potestativo, deve riconoscersi l’esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza; sono pertanto da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, dunque, astenersi da una ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni, di cui il socio non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l’attività sociale; in tal caso, infatti, l’esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela, in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l’attività sociale con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione. Parimenti contraria a buona fede risultano la richiesta di informazioni per fini antisociali e la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l’interesse sociale.
Il potere di controllo del socio ex art. 2476, comma 2, c.p.c., può essere esercitato anche in via d’urgenza e a tal proposito va ribadito che, a seguito della riforma dell’art. 669 octies, c.p.c. il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c ha perso la sua natura anticipatoria e di stretta ed obbligata strumentalità relativamente alla (ormai eventuale) instauranda causa di merito (arg. ex art. 669 octies, 6° comma, c.p.c.), con la conseguenza che non è più necessario ricollegare il provvedimento d’urgenza alla obbligatoria instaurazione di una futura causa di merito. L’ingiustificato procrastinarsi di una situazione di incertezza e di sostanziale impossibile libero accesso alla documentazione sociale vale, di per sé, ad integrare il requisito del periculum in mora che giustifica l’emissione del provvedimento cautelare, poiché il ritardo lede il diritto potestativo di controllo del socio sull’amministrazione della società ed impedisce l’esercizio dei poteri connessi sia all’interno della società che mediante eventuali iniziative giudiziarie.
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)