Contumacia e principio di non contestazione; onere probatorio
Si esclude che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio e si esclude anche che alla contumacia possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dall’art. 115 cpc, sia sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, sia per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 14623/2009).
In base ai principi sanciti dall’art. 2697 cc in materia di ripartizione dell’onere probatorio, nel caso di allegazione di un fatto negativo, quale l’inadempimento, la prova del fatto estintivo, e cioè l’adempimento, grava sul debitore inadempiente.