Convocazione di assemblea di srl
Sulla società grava l’obbligo di inviare la lettera di convocazione al solo domicilio formalmente eletto dal socio (come, peraltro, nel caso di specie, dispone lo statuto medesimo). Sul socio, di converso, grava l’onere di comunicare alla società l’esatta indicazione del proprio domicilio. Non può essere richiesto alla società di effettuare “doppie comunicazioni”, vale a dire sia al domicilio formalmente eletto che al “luogo di abituale e ben nota dimora” del socio. E anche quando tali “doppie comunicazioni” fossero già occorse tra società e socio, esse, comunque, permangono sul piano della mera “cortesia”, non potendo, pertanto, assurgere al rango di obbligo. In ragione di ciò, il socio non può lamentare l’invalidità della delibera per non essere stato raggiunto dalla notizia della sua convocazione poiché inviata al solo domicilio formalmente eletto.