17 Gennaio 2025

Convocazione su richiesta dei soci e potere suppletivo del collegio sindacale

Ai sensi dell’art. 2367 c.c., quando il socio richiede la convocazione, il Consiglio di amministrazione deve provvedere “senza ritardo” ad indire l’assemblea, fissando la data dell’adunanza nel tempo minimo necessario all’espletamento delle formalità statutarie previste per la sua convocazione. Il notevole ed ingiustificato ritardo da parte degli amministratori nella convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali richiesta dal socio unico, già di per sé sufficiente a rendere doverosa l’iniziativa suppletoria del Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2406, comma 1, c.c., costituisce, comunque, “fatto censurabile” di rilevante gravità, ai sensi dell’art. 2406, comma 2, c.c., traducendosi in un intollerabile ostacolo frapposto dall’organo amministrativo in prorogatio, privo di qualsiasi diritto a permanere nella carica, al diritto del socio unico, peraltro, esercente sulla società il potere di direzione e coordinamento, a nominare il nuovo organo amministrativo [nel caso di specie è stata rigettata l’istanza di sospensiva della delibera del collegio sindacale che aveva proceduto a convocare l’assemblea per la sostituzione dell’organo amministrativo, avendo il consiglio di amministrazione proceduto a convocare l’assemblea per una data troppo lontana nel tempo sull’assunto dell’interesse sociale a che gli stessi amministratori in prorogatio redigessero il progetto di bilancio].

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