Costituzione di nuova società con contestuale conferimento dell’intera azienda e irrilevanza dei protocolli di deposito del Registro delle Imprese
L’indicazione nell’estratto del Registro delle Imprese del deposito di un certo atto che sia però solamente protocollato e non iscritto (nel caso di specie una revoca di amministratore e contestuale nomina di nuovo) non ha alcuna efficacia prenotativa della nuova nomina né preclusiva della revoca essendo priva di ogni rilevanza agli effetti della disciplina della pubblicità commerciale, sicché, sulla base del mero protocollo, l’amministratore revocato dovrà ritenersi in possesso di tutti i suoi poteri.
La costituzione da parte di una società di un’altra società mediante conferimento dell’intera propria azienda è operazione che determina una mutazione dell’attività sociale da produttiva a finanziaria e perciò è idonea a comportare una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale agli effetti dell’art. 2479, c. 2, n. 5, c.c.
L’art. 2479, comma 2 n. 5, riservando alla competenza funzionale dei soci le decisioni ivi previste pone un limite legale inderogabile ai poteri di rappresentanza degli amministratori e pertanto il difetto del potere rappresentativo rende nullo, per contrarietà a norma imperativa, l’atto di cessione ed è opponibile ai terzi indipendentemente da qualsiasi indagine sull’elemento soggettivo.
La disciplina della nullità della società non è d’impedimento all’accertamento della nullità dell’unico atto di conferimento stipulato in uno con la costituzione, posto che quest’ultima genera tuttalpiù un dovere dell’organo amministrativo della neo costituita società sulla effettiva consistenza del capitale sociale successivamente alla nullità del conferimento.
Una volta intervenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la società si distacca dalla sua fonte negoziale ossia dal
contratto costitutivo per assumere la personalità giuridica che la rende autonoma dai suoi soci (artt. 2330 e 2331 c.c.). Pertanto, con l’iscrizione la legge assegna a quanto convenuto dai soci quel determinato carattere che ne rende irrilevanti gli originari elementi, volitivi o di altra natura, sottostanti all’accordo negoziale, conferendo autonoma
consistenza al dato organizzativo ed alla attività programmata che può così esplicarsi in tutte le sue forme.
La nullità del conferimento eseguito non può essere inquadrata in alcuno dei vizi che determinano, ai sensi dell’art. 2332 c.c., la nullità della società. In particolare, la circostanza che i conferimenti eseguiti siano stati dichiarati nulli non implica che essi non siano stati comunque “indicati” nell’atto costitutivo della società neo costituita con conseguente esclusione dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2332, n. 3, c.c.
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Giovanni Maria Fumarola
Dottore magistrale in giurisprudenza cum laude all'Università commerciale Luigi Bocconi – Cultore ed assistente in diritto commerciale all'Università cattolica del Saro Cuore e all'Università degli Studi di Brescia...(continua)