14 Marzo 2014

Creatività e originalità dell’opera tutelata dal diritto d’autore

Un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore: di conseguenza, la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee ricomprese nel patrimonio intellettuale di una pluralità di soggetti. Il concetto giuridico di creatività, quindi, deve essere riferito non al contenuto esposto, ma alla forma interna ed esterna della esposizione e, di conseguenza, anche ciò che è già di dominio pubblico può costituire oggetto di un’opera tutelabile con il diritto d’autore quando essa sia espressa in una forma che rechi, in qualsiasi modo, l’impronta di elaborazione personale dell’autore. Ai sensi dell’art. 110 lda, la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica di un’opera protetta da diritto d’autore deve essere provata per iscritto.

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Giorgio Grossi

Giorgio Grossi

Amministratore

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)

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