Creazione di un nuovo polo della telefonia e responsabilità degli organi sociali
Deve ritenersi che mentre prima della riforma tutti gli amministratori, anche se non operativi, erano tenuti all’osservanza di un generale dovere di vigilanza sul generale andamento della società, salvo l’ipotesi dell’assoluta brevità dell’incarico, nel diritto vigente è necessario distinguere, ai fini dell’accertamento della responsabilità gestoria, fra consiglieri muniti di delega (c.d. operativi) e consiglieri non operativi, essendosi invero affermato il principio per cui “in virtù della modifica dell’art. 2392 c.c. avvenuta a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (cd. non operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest’ultimi in virtù della conoscenza -o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c.- di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze” (Cass. 17441/2016).
L’attore deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere data prova, l’inadempimento -da parte dell’amministratore- degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dalla statuto e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi, ed inoltre deve allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta di mala gestio; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)