Criteri di verifica per la sussistenza del requisito della novità nel brevetto e validità degli atti del processo telematico
In base all’art. 46 C.P.I., per accertare se il requisito della novità sia soddisfatto, occorre verificare se l’invenzione, come definita nelle rivendicazioni del brevetto, possa dirsi già descritta alla data di priorità in un singolo documento di arte nota o comunque divulgata, così da potersi dire rientrante nella definizione dello stato dell’arte. Il criterio generale adottato, comunemente utilizzato presso l’Ufficio Brevetti Europeo ed in linea con la dottrina e la giurisprudenza nazionale, indica che l’invenzione come definita nelle rivendicazioni, soddisfa il requisito della novità se non è stata descritta direttamente e in maniera non ambigua in un singolo documento di arte nota.
Gli insegnamenti derivanti dalla combinazione di due o più documenti di arte nota assumono rilevanza solo sotto il profilo dell’attività inventiva: non possono quindi essere considerati attacchi alla novità quelli fondati su combinazioni di parti di documenti diversi, che vanno invece ad incidere sull’ulteriore requisito dell’attività inventiva.
Ai fini della configurazione di una fattispecie di concorrenza sleale, non è necessario che il rapporto di concorrenza sia attuale, essendo sufficiente una situazione di mera concorrenza potenziale.