Criteri illegittimi di quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità promosse nei confronti degli amministratori
Il criterio in funzione del quale si imputa a danno risarcibile l’intero deficit fallimentare (quale, peraltro, unilateralmente stimato dai medesimi organi della procedura che hanno avviato il giudizio) risulta ammissibile soltanto in ipotesi eccezionali di ritenuta impossibilità di ricostruire le vicende sociali per effetto di una condotta concretamente imputabile ai convenuti ovvero a causa del vero e proprio “cagionamento” dello stato di insolvenza.
Il criterio in funzione del quale si imputa a danno risarcibile la totalità dei “debiti” ammessi al passivo di formazione successiva alla data della (asserita) perdita del capitale sociale risulta sconosciuto alla giurisprudenza di legittimità ovvero alla giurisprudenza milanese.
L’inutilizzabilità di tali criteri consegue necessariamente alla scelta dell’ordinamento di ancorare ogni pretesa risarcitoria all’accertamento in concreto di un effettivo nesso di causalità immediato e diretto rispetto alla condotta oggetto di contestazione.