Criteri per determinare il regime applicabile all’invenzione del dipendente
Al fine di qualificare l’invenzione del dipendente quale “invenzione di servizio” (ai sensi dell’art. 64, primo co., c.p.i.) oppure quale “invenzione d’azienda” (ai sensi dell’art. 64, secondo co., c.p.i.) è necessario accertare quali fossero in concreto le prestazioni richieste al dipendente e da questi effettivamente svolte, indipendentemente dalla formale qualificazione del contatto di lavoro attribuito dalle parti.
Qualora tra le mansioni concretamente svolte dal dipendente vi sia l’attività di ricerca, allora deve ritenersi che tra le prestazioni del dipendente sia compresa anche l’attività di invenzione atteso che la prima costituisce funzione prodromica rispetto a quella creativa. In tali ipotesi, pertanto, l’eventuale realizzazione di invenzioni da parte del dipendente deve considerarsi già retribuita con la corresponsione dello stipendio.
L’eventuale domanda riconvenzionale da parte del datore di lavoro di risarcimento del danno per violazione del dovere di fedeltà e del patto di non concorrenza, che risulti connessa alla domanda principale ai sensi dell’art. 36 c.p.c., deve ritenersi di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa adita stante la prevista vis atractiva di cui all’art. 3, terzo comma, d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168, nonché alla luce del generale principio di economia processuale.