Criterio della “differenza dei netti patrimoniali” e continuazione dell’attività con capitale eroso
Il danno arrecato al patrimonio sociale dall’illecita continuazione dell’attività in modo eccedente la conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio ex articolo 2486 del codice civile in presenza del capitale sociale interamente eroso può equitativamente essere determinato con il criterio della « differenza dei netti patrimoniali » in caso di impossibilità di una ricostruzione analitica delle dinamiche contabili ovvero di notevole anteriorità dell’erosione del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, purché l’attore abbia allegato i fatti (i.e. gli atti di mala gestio) almeno astrattamente idonei ad essere cause del danno di cui ci si duole. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
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Giovanni Maria Fumarola
Dottore magistrale in giurisprudenza cum laude all'Università commerciale Luigi Bocconi – Cultore ed assistente in diritto commerciale all'Università cattolica del Saro Cuore e all'Università degli Studi di Brescia...(continua)