Cumulo soggettivo nei giudizi di proprietà industriale e limiti alla facoltà di riformulazione del brevetto
La limitazione sancita dall’art. 33 c.p.c., che consente il cumulo soggettivo in deroga al foro generale dei convenuti solo qualora la causa sia proposta davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno di essi, non trova applicazione nei giudizi di proprietà industriale, in quanto l’art. 120 c.p.i. è norma speciale rispetto agli artt. 18 e 19 c.p.c. In tali casi occorre, dunque, avere riguardo esclusivamente del locus commissi delicti di cui all’art. 120, c. 6, c.p.i.
La facoltà di riformulazione delle rivendicazioni di cui all’art. 79, c. 3, c.p.i. non può essere spesa successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni, giacché un’interpretazione più ampia di tale facoltà andrebbe a ledere la regola della ragionevole durata del processo, art. 111, c. 1, cost. Ad ogni buon conto, la riformulazione di un brevetto in modello di utilità è possibile solo qualora quest’ultimo si ponga a soluzione del medesimo problema tecnico.