Curatore dell’eredità giacente ed esercizio dei diritti sociali
Nel caso in cui nell’eredità giacente siano ricomprese partecipazioni in società a responsabilità limitata, il potere di “amministrare” riconosciuto dalla legge in capo al curatore dell’eredità giacente deve essere inteso come facoltà di esercitare tutti i diritti inerenti alla titolarità della quota, nell’interesse dei chiamati all’eredità e dei creditori, e sotto la sorveglianza del Giudice della successione. Non sussistono dunque preclusioni a che il curatore dell’eredità giacente eserciti, sia pure nel rispetto della finalità proprie del suo ruolo, tutti i diritti amministrativi inerenti alla titolarità della quota, e fra tutti, in primo luogo, il diritto di voto nelle assemblee e il diritto di convocare l’assemblea.
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Michele Greggio
Sono avvocato dal 2020 e fin dal 2017 mi occupo di diritto societario, diritto commerciale e diritto bancario. Dal 2024 sono Assegnista di ricerca in Diritto dell'Economia presso l'Università degli Studi di...(continua)