Dal valore di rimborso della partecipazione del socio recedente di s.r.l. debbono essere detratti i dividendi percepiti successivamente al recesso
Dal valore di rimborso della partecipazione liquidato al socio di s.r.l. recedente, ai sensi del’art. 2473 cod. civ., debbono essere dedotti gli acconti dividendi lordi successivi al recesso che siano stati percepiti e trattenuti dal socio medesimo.
Non competono al socio recedente interessi moratori per il ritardo nella liquidazione della quota, né maggior danno ex art. 1224 cod. civ., allorquando il recedente non abbia formulato apposita domanda in giudizio.
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Giuseppe Colombo
AvvocatoGiuseppe Colombo, nato il 25 luglio 1990 a Como, svolge la professione di avvocato, collaborando con Grimaldi Studio Legale. Si è laureato, nell'aprile 2015, in giurisprudenza, specializzazione in diritto d'impresa,...(continua)