Azione di responsabilità del curatore fallimentare: debiti maturati in capo alla società successivamente alla perdita del capitale sociale e danno risarcibile
E’ manifestamente incongruente, in logica e in diritto, la pretesa di ricondurre alla violazione dei limiti gestori di cui all’art. 2486 c.c. un danno risarcibile commisurato all’entità di “debiti” maturati in capo alla società in epoca successiva all’asserita perdita del capitale sociale. In tal modo infatti si finirebbe per riproporre puramente e semplicemente la previsione del previgente articolo 2449 co. 1 c.c. abrogata dalla riforma del 2003 (disposizione che appunto faceva riferimento a una diretta responsabilità degli organi sociali per “i debiti” maturati dalla società), laddove la nuova disposizione dell’art. 2486 c.c. fa piuttosto riferimento al risarcimento di eventuali “danni” procurati al patrimonio sociale in relazione a “perdite” maturate nella gestione sociale, ovvero ad un rapporto negativo tra costi e ricavi di esercizio e dunque, per estensione logica, ad una evoluzione inversamente proporzionale del rapporto crediti/debiti della società: in tal senso, richiamati gli oneri di deduzione e di prova indiscutibilmente gravanti sull’attore in tema di danno e nesso di consequenzialità rispetto alla condotta contestata, pare evidente che il dato relativo alla esistenza di “debiti” maturati in capo alla società in epoca successiva al momento di asserita perdita dei requisiti di capitale è circostanza di per sé semplicemente “neutra” rispetto alla possibile individuazione di un danno risarcibile, mentre deve certamente escludersi la legittimità di un eventuale intervento suppletivo del Tribunale volto a sanare i vizi della prospettazione di parte.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)