Decadenza dal beneficio del termine e diritto del creditore di esigere immediatamente la prestazione
La clausola di decadenza dal beneficio del termine, contenuta in un contratto di contestuale cessione di azioni e di credito, troverà applicazione limitatamente al mancato pagamento del prezzo di vendita delle azioni ovvero del prezzo di cessione del credito, se – dall’interpretazione del contratto – risulti che l’intenzione delle parti era nel senso di disciplinare in maniera separata le due obbligazioni, prevedendo l’applicazione della suddetta clausola ad una soltanto delle operazioni poste in essere.
In ogni caso – indipendentemente dalla applicazione della clausola espressa di decadenza dal beneficio del termine – il creditore, ai sensi dell’art. 1186 c.c., ha il diritto di esigere immediatamente la prestazione se il debitore sia divenuto insolvente (per tale intendendosi anche una temporanea e reversibile situazione di squilibrio patrimoniale, atta ad altare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore) o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva fornito o non abbia dato le garanzie che aveva promesso.
Il diritto del creditore di pretendere immediatamente la prestazione non necessita del conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale ovvero della formulazione di una espressa domanda in tal senso, potendo essere virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni di applicabilità della disposizione di cui all’art. 1186 c.c.