Decisione della controversia in caso di mancato deposito del fascicolo di parte precedentemente ritirato
Il giudice, qualora accerti che una parte ha ritualmente ritirato il proprio fascicolo ex art. 169 c.p.c. senza renderlo nuovamente reperibile al momento della decisione, ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti, essendo tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata soltanto nel caso in cui – in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest’ultima – possa ritenersi che la mancanza dello stesso sia involontaria o accidentale.