Decisioni assembleari sull’erogazione di prestiti da parte dei soci a favore della società e revoca del liquidatore
La decisione presa dall’assemblea di finanziare l’esercizio dell’attività d’impresa attraverso l’erogazione da parte dei soci di somme concesse alla società a titolo di prestito non può costituire fonte di alcuna obbligazione per i soci, tenuti ex lege soltanto a effettuare i conferimenti previsti per la costituzione del capitale sociale iniziale.
Il socio di una s.r.l. non è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la condanna di un altro socio all’adempimento di un’obbligazione assunta da quest’ultimo nei confronti della società, se non nei modi e nei limiti di cui all’art. 2900 c.c.
L’aver illegittimamente imputato somme erogate da alcuni soci a titolo di prestito a copertura di perdite sul capitale sociale, facendo così gravare queste ultime esclusivamente sui soci creditori, costituisce ex art. 2487, ultimo comma, c.c. una giusta causa di revoca del liquidatore (già amministratore) della società, determinando il venir meno della fiducia dei soci nella correttezza del suo operato.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Enrico Rino Restelli
Avvocato e dottore di ricerca in diritto societario e diritto dei mercati finanziari(continua)