Decorrenza del termine per la riassunzione del processo a seguito di fallimento della controparte
L’art. 43 l.f., secondo il quale l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo, deve essere inteso nel senso che il termine perentorio previsto dall’art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo decorre non dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, né – come invece affermato da alcuni precedenti di legittimità – dalla data di iscrizione della sentenza nel Registro delle Imprese, bensì – secondo un bilanciamento degli interessi delle contrapposte parti processuali – dalla data nella quale l’intervenuto fallimento sia stato portato dalla curatela a conoscenza dell’altra parte a mezzo di dichiarazione in udienza o di atto notificato.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)