Decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità verso i liquidatori
La prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità nei confronti dei liquidatori decorre dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale, momento che, non coincidendo necessariamente con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento. Può tuttavia affermarsi una presunzione di coincidenza tra la data di dichiarazione di fallimento e il giorno di inizio della prescrizione dell’azione, salvo prova dell’emersione dello stato di insufficienza patrimoniale in un giorno diverso.
Ne consegue che se grava sul soggetto nei cui confronti si indirizza l’azione di responsabilità l’onere di provare che l’insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento, poiché invoca un dies a quo del termine prescrizionale a lui più favorevole rispetto a quello risultante dal ricorso alla richiamata presunzione, ad opposte conclusioni deve giungersi nei casi in cui è colui che propone l’azione ad invocare un momento di decorrenza del termine prescrizionale a lui più favorevole, poiché successivo rispetto a quello risultante dalla presunzione di coincidenza tra manifestazione dell’insufficienza patrimoniale e dichiarazione dello stato di insolvenza.