Delibera di approvazione del bilancio: compromettibilità in arbitri, rilevanza delle censure e valutazioni dei sindaci
Il principio della non compromittibilità in arbitri dell’impugnazione di delibere in materia di bilancio attiene esclusivamente alla inderogabilità dei principi normativi di redazione dello stesso, quale documento obbligatorio rivolto non solo ai soci ma alla generalità dei terzi, e, come tale, non riguarda, invece, gli eventuali vizi relativi alla procedura di formazione della volontà assembleare, bensì, propriamente ed esclusivamente, i vizi sostanziali di chiarezza e veridicità.
E’ infondata l’impugnazione proposta a fronte di doglianze che, sia per il merito dei rilievi proposti sia per l’entità delle variazioni invocate, non varrebbero, comunque, ad incidere sulla reale qualità dell’informazione proposta ovvero ad indurre in errore sulla consistenza patrimoniale e sull’efficienza economica della società.
Qualora le valutazioni dei sindaci sul bilancio, pur approvate dall’assemblea unitamente al progetto di bilancio, non siano rivolte ad apportare specifiche correzioni di contenuto determinato al documento contabile predisposto dagli amministratori ed, in seguito, da essi emendato nel rispetto del voto assembleare, ma affermino, viceversa, l’esigenza di ulteriori chiarimenti, sollecitando l’adempimento, da parte dei medesimi, di un obbligo di fare di contenuto aperto (i.e., precisazioni da offrire e/o poste da verificare), e dunque l’esigenza di ulteriori informazioni da sottoporre al voto dei soci e all’attenzione dei terzi, il mancato assolvimento di tale obbligo è causa di annullamento della delibera di approvazione del bilancio per indeterminatezza del suo contenuto, quando l’assemblea si limiti, incongruamente, ad approvare il bilancio, semplicemente, “recependo le modifiche proposte dal Collegio Sindacale nella propria nota di sintesi”.