Delibera di revoca e sostituzione del C.d.A. e mancata indicazione dei votanti
La legittimazione degli amministratori ad impugnare le deliberazioni assembleari, contemplata dall’art. 2377 c.c., si fonda non già su un interesse proprio degli amministratori, ma sull’esigenza di tutela dell’interesse generale alla legalità societaria, che implica l’esistenza di un diritto ad impugnare anche nel caso in cui la decisione invalida sia stata approvata dai soci all’unanimità. Pertanto, l’amministratore di società – che, pure, non può far valere un diritto a permanere nella carica – è legittimato ad impugnare la deliberazione assembleare che disponga la sua revoca, quante volte la stessa si ponga in contrasto con la legge o con lo statuto.
Nondimeno, in presenza di un organo gestorio collegiale, la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari compete al Consiglio di Amministrazione e non al singolo amministratore.
Avendo riguardo agli elementi che l’art. 2375 impone di documentare, le carenze della verbalizzazione prive di influenza, ai fini dell’annullabilità della delibera, sono solo quelle che non pregiudicano la verifica circa il contenuto, gli effetti e la validità di essa: così è, ad esempio, per l’indicazione delle modalità di voto, quando esse non siano imposte dalla legge o dallo statuto. L’indicazione dei partecipanti e dei votanti è di contro necessaria per ricostruire la genesi del processo deliberativo e accertare la validità delle determinazioni assunte, sicché la mancanza della relativa documentazione (anche in “allegato” al verbale) giustifica l’annullamento della delibera.
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Marco Verbano
Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle...(continua)