Delibera di s.r.l. e inapplicabilità del disposto di cui all’art. 2374 c.c.
Il disposto di una norma che è stata dettata soltanto per la società azionaria può esser predicato applicabile anche all’altro tipo sociale soltanto ove risulti che esso rappresenti l’emersione di un principio di applicazione necessaria immanente al sistema legale delle società di capitali, come tale trasponibile oltre il tipo legale di appartenenza in via di applicazione diretta. L’art. 2374 c.c. assolve, nella disciplina semi-rigida delle società azionarie, ad una garanzia minima delle minoranze riconoscendo ai titolari di almeno un terzo delle azioni il diritto di ottenere, sulla mera dichiarazione di insufficiente informazione, un rinvio (peraltro brevissimo) della fase deliberativa dell’adunanza; poiché nell’ambito delle s.r.l. la disciplina del funzionamento dell’assemblea, e più in generale del procedimento formativo delle decisioni di soci, appare improntata ad una amplissima libertà statutaria e in ogni caso ex se compiuta in presenza delle regole (prevalentemente dispositive) dettate dagli artt. 2479 e 2479bis c.c., deve ritenersi inapplicabile l’art. 2374 c.c., in difetto di apposita previsione statutaria (nella specie il notaio aveva rifiutato l’iscrizione della delibera non ritenendo sussistenti i requisiti di legge in relazione al mancato rinvio richiesto da una quota significativa di soci).