Deliberazione di modifica statutaria e provvedimento del Tribunale di accertamento delle condizioni legali per l’iscrizione nel registro delle imprese. Rapporto di pregiudizialità e sospensione facoltativa del giudizio pregiudicato
Se fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato (salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica) è possibile soltanto ai sensi dell’art. 337 cpv. c.p.c. Detta sospensione non è mai però necessaria (a differenza che nel caso dell’art. 295 c.p.c.) bensì condizionata alla valutazione del giudice del giudizio pregiudicato di non voler riconoscere l’autorità dell’altra decisione.
Il decreto del tribunale ex art 2436, co. 6, c.c. non ha efficacia sanante dell’eventuale vizio invalidante della delibera di modifica statutaria, trattandosi di un provvedimento di volontaria giurisdizione inidoneo a far stato fra le parti sui potenziali vizi di invalidità del deliberato.