Denominazioni d’Origine Protetta: competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa
La controversia è attratta per materia nella competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, trattandosi di Denominazioni d’Origine Protetta, in forza:
– dell’espresso inquadramento normativo nazionale delle denominazioni di origine tra i diritti di proprietà industriale compiuto dall’art. 1 del c.p.i. (“l’espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni d’origine(…)”);
– dell’orientamento dottrinale che ritiene applicabili alle denominazione di origine quali segni distintivi della provenienza, (ora previste negli artt. 29 e 30 c.p.i. e consistenti nell’accostamento del nome geografico al nome del prodotto, riconoscibile per un insieme di fattori territoriali ed umani rilevanti per la produzione) le regole della tutela della proprietà industriale in via esclusiva o concorrente con quelle della concorrenza sleale;
– dell’ambito di competenza per materia attribuito dal dettato normativo a tale giudice specializzato dall’art. 120, comma 4, c.p.i, il quale a sua volta attribuisce la competenza in materia di diritti di proprietà industriale ai Tribunali espressamente indicati a tale scopo dal d.lgs. n. 168/2003 (allora Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale, oggi Sezione Specializzata in Materia D’Impresa);
– dell’inquadramento della natura delle D.O.P. offerto dalla Corte Costituzionale la quale, seppure incidenter tantum, ha avuto modo di precisare che “le denominazione protette si atteggiano come istituti di diritto industriale -segnatamente inquadrabili nella categoria dei diritti di monopolio -idonei ad attribuire una posizione di esclusiva a coloro che si trovano nelle condizioni di poterne fare legittimo uso”.