Deposito della delibera di approvazione del bilancio di esercizio successivamente alla cancellazione della società a seguito di fusione
È legittima e deve essere iscritta nel registro delle imprese la domanda della società cancellata, presentata dopo l’iscrizione della sua cancellazione ma prima dell’iscrizione della società frutto di fusione, relativa al deposito per l’iscrizione del bilancio di esercizio. Infatti, l’efficacia costitutiva-estintiva della società attribuita dall’art. 2495 c.c. alla cancellazione dal registro delle imprese si riferisce esclusivamente alle ipotesi di cancellazione conseguenti alla cessazione dell’attività e non già a quelle conseguenti vicende evolutive-modificative dello stesso soggetto e, alla luce dell’art. 2504-bis c.c., la fusione tra società non determina l’estinzione delle società che vi partecipano né crea un nuovo soggetto di diritto.