Deposito di bilancio d’esercizio e cancellazione dell’iscrizione dal registro delle imprese
Ai sensi dell’art. 2191 c.c., quando vengano depositati al registro delle imprese due versioni dello stesso bilancio d’esercizio, la prima contenente errori materiali (nella specie “errate battiture”) e la seconda redatta in forma corretta, non può chiedersi al conservatore del registro la cancellazione della pratica concernente il deposito del primo bilancio in quanto: (i) tutti i dati risultanti dal Registro delle Imprese corrispondono alle vicende storiche di approvazione del bilancio in discussione e rispettano i requisiti di legge; (ii) non è possibile ingenerare alcuna confusione nei terzi che consultino il registro in presenza di una certificazione del conservatore dalla quale risulti che il primo bilancio è poi stato “riapprovato”, id est modificato da successiva assemblea dei soci.
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gabriele.scaglia
Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)