Deroga alla giurisdizione italiana e azione del d.g. nei confronti della società capogruppo
Ai sensi del reg. 44/2001 la necessità della forma scritta della clausola della deroga della giurisdizione è soddisfatta anche quando essa non sia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti ma sia inserita in altro documento o formulario, al quale il contratto rinvia, quando risulti chiaramente che il rinvio investe in modo chiaro tutte le clausole del documento richiamato e che le parti abbiano voluto una relatio perfecta anche della clausola di deroga.
Deve ritenersi inerente a un rapporto di lavoro subordinato la pretesa fatta valere dal lavoratore quando, pur non essendo convenuto il datore di lavoro, sussista comunque un diretto collegamento tra il fatto costitutivo della pretesa e il rapporto di lavoro corrente (nella specie il d.g. della società controllata italiana agiva nei confronti della capogruppo olandese per chiedere l’accertamento del suo diritto al premio previsto nel regolamento aziendale da lui sottoscritto e dunque deve ritenersi inefficace la clausola contrattuale di deroga della giurisdizione non compatibile con la disciplina degli artt. 18-21 del reg. 44/2001).
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)